Regolamento

Regolamento applicativo Statuto

Regolamento Riunioni Consiglio Nazionale

approvati dal XII Congresso Nazionale

28 – 29 -30 giugno 2021

Statuto: Regolamento applicativo

TITOLO I

Iscrizioni e tesseramento

Articolo 1 – Iscrizioni

Articolo 2 – Tesseramento

Articolo 3 – Trasferimenti di sede

Articolo 4 – Revoche e variazioni all’elenco degli iscritti

Articolo 5 – Variazioni di status di servizio

Articolo 6 – Quote provinciali

Articolo 7 – Quote regionali

Articolo 8 – Tessera associativa

TITOLO II

Amministrazione

Articolo 9 – Ripartizione delle quote associative

Articolo 10 – Formazione del bilancio preventivo

Articolo 11 – Formazione del bilancio consuntivo

Articolo 12 – Stato patrimoniale

Articolo 13 – Acquisti

Articolo 14 – Inventari

Articolo 15 – Approvazione ed invio dei bilanci provinciali e regionali

TITOLO III

 Elezioni interne

Articolo 16 – Validità delle decisioni degli organi statutari

Articolo 17 – Norme comuni

Articolo 18 – Metodo proporzionale

Articolo 19 – Votazione di sfiducia

TITOLO IV

Delegati e terminali associativi

Articolo 20 – Designazione dei Terminali associativi RSU

TITOLO V

Elezione e funzionamento degli organi provinciali

Articolo 21 – Organi provinciali

Articolo 22 – Elezioni abrogato

Articolo 23 – Calendario delle operazioni abrogato

Articolo 24 – Ripartizione dei seggi – liste

Articolo 25 – Ricorsi  abrogato

Articolo 26 – Convocazione

Articolo 27 – Composizione del Consiglio provinciale

Articolo 28 – Composizione della Segreteria provinciale

Articolo 29 – Elezione del Segretario e della Segreteria provinciale

Articolo 30 – Decadenza, surroghe e cooptazioni

Articolo 31 – Elezione del Presidente del Consiglio provinciale

TITOLO VI

Elezione e funzionamento degli organi regionali

Articolo 32 – Elezioni

Articolo 33 – Composizione del Consiglio regionale

Articolo 34 – Elezione del Segretario e della Segreteria regionale

Articolo 35 – Sede

Articolo 36 – Vice Segretario e Amministratore

Articolo 37 – Decadenze, surroghe e cooptazioni

TITOLO VII

Collegi dei Probiviri

Articolo 38 – Collegio provinciale dei Probiviri

Articolo 39 – Funzionamento del Collegio provinciale dei Probiviri

Articolo 40 – Collegio nazionale dei Probiviri

Articolo 41 – Funzionamento del Collegio nazionale dei Probiviri

Articolo 42 – Istruttoria dei casi di competenza del Collegio nazionale dei Probiviri

TITOLO VIII

 Regolamento dei Collegi dei sindaci

Articolo 43 – Collegio provinciale dei Sindaci

Articolo 44 – Funzionamento del Collegio provinciale dei Sindaci

Articolo 45 – Collegio regionale dei Sindaci

Articolo 46 – Funzionamento del Collegio regionale dei Sindaci

Articolo 47 – Collegio nazionale dei Sindaci

Articolo 48 – Funzionamento del Collegio nazionale dei Sindaci

TITOLO IX

Accertamento di disfunzioni e irregolarità

Articolo 49 – Gravi irregolarità: espulsione e decadenza degli organi statutari provinciali.

TITOLO X

Regolamento delle riunioni della Direzione nazionale

Articolo 50 – Convocazione

Articolo 51 – Riunioni

Articolo 52 – Decadenza ‑surroghe ‑cooptazioni

TITOLO XI

 Regolamento delle Consulte di settore

Articolo 53 – Composizione delle Consulte provinciali

Articolo 54 – Elezione delle Consulte provinciali

Articolo 55 – Convocazione delle Consulte provinciali

Articolo 56 – Composizione delle Consulte nazionali

Articolo 57 – Convocazione delle Consulte nazionali

TITOLO XII

Comitati intersettoriali

Articolo 58 – Elezione dei componenti dei Comitati intersettoriali

Articolo 59 – Elezione del Coordinatore, convocazione e funzionamento dei Comitati intersettoriali

Consiglio nazionale: Regolamento delle riunioni

Articolo 1 – Convocazione

Articolo 2 – Riunione

Articolo 3 – Svolgimento dei lavori

Articolo 4 – Votazioni

Articolo 5 – Pubblicità degli atti

Articolo 6 – Decadenza ‑Surroga ‑Cooptazione

Articolo 7 – Rimborsi spese

Articolo 8 – Consiglieri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 9 – Partecipazione dei consiglieri alle assemblee

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Statuto: Regolamento applicativo

TITOLO I

Iscrizioni e tesseramento


Articolo 1

Iscrizioni

Allo Snals-Confsal hanno titolo ad iscriversi coloro che appartengono ai settori del lavoro pubblico e privato della Scuola, dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), dell’Università e Ricerca, siano essi destinatari di contratto a tempo indeterminato e determinato, in attività di servizio o in quiescenza e che si impegnino all’osservanza dello Statuto, del regolamento applicativo nonché dei deliberati degli organi statutari.

L’iscrizione del personale a tempo indeterminato deve avvenire a mezzo delega e solo in casi eccezionali può essere effettuata per contanti, purché la quota non sia inferiore a quella dovuta con la sottoscrizione della delega.

Le domande di iscrizione e di rinnovo, che comportano l’accettazione delle norme dello Statuto, del regolamento applicativo e dei deliberati degli organi statutari, sono comunque accolte salvo parere contrario del competente Consiglio nazionale, regionale e provinciale emesso su gravi motivi evidenziati dalla Segreteria provinciale.

L’iscrizione deve essere effettuata nella provincia di servizio, fatte salve le situazioni esistenti. I consiglieri nazionali possono iscriversi in sede diversa da quella di servizio, mentre i componenti degli organi provinciali possono iscriversi, in via eccezionale, in sede diversa da quella di servizio, su conforme parere della Segreteria provinciale ove si chiede l’iscrizione, con delibera assunta dalla Direzione nazionale, valutati i motivi organizzativi e sindacali.

Per il personale in quiescenza l’iscrizione può essere effettuata nella provincia dell’ultima sede di servizio o in quella di pagamento della pensione in cui il pensionato ha stabilito la residenza abituale.

Articolo 2

Tesseramento

La Segreteria generale invierà, entro il mese di settembre di ciascun anno, alle Segreterie provinciali il materiale (schede, moduli, tessere, deleghe, ecc.) inerente al tesseramento e comunicherà le delibere assunte dal Consiglio nazionale relative alla quota di iscrizione da corrispondere, per ogni categoria di soci, alla Segreteria generale.

Articolo 3

Trasferimenti di sede

Entro il 30 novembre di ciascun anno, le Segreterie provinciali trasmetteranno alla Segreteria generale i nominativi e le deleghe dei soci trasferiti in altra provincia.

La Segreteria generale, dopo aver raggruppato in un unico elenco i nominativi dei soci trasferiti nella stessa provincia, trasmetterà a questa l’elenco corredato delle rispettive deleghe, per consentirne l’assunzione in carico. Le trattenute sindacali dei soci trasferiti competono, fino al termine dell’anno solare, alla Segreteria della provincia di provenienza.

La posizione contabile dei soci trasferiti sarà regolarizzata tra le Segreterie provinciali competenti.

Articolo 4

Revoche e variazioni all’elenco degli iscritti

Le Segreterie provinciali comunicheranno alla Segreteria generale i nominativi dei nuovi iscritti, di coloro che abbiano inviato regolare disdetta e di coloro che siano stati collocati in quiescenza, utilizzando il sistema informatico interno. In caso di mancata regolarizzazione, il socio resta in carico alla Segreteria provinciale.

Il Centro Elaborazione Dati invierà alle Segreterie provinciali i tabulati con cadenza mensile.

Articolo 5

Variazioni di status di servizio

Modifiche riguardanti lo “status” dell’iscritto (cambio di indirizzo, modifica di rapporto di iscrizione – da delega a contanti o viceversa, profilo professionale, ecc. …) dovranno essere comunicate tramite il sistema informatico interno.

Articolo 6

Quote provinciali

La Segreteria generale verserà alle Segreterie provinciali rimesse mensili delle quote associative per ogni iscritto nell’ambito della provincia secondo la ripartizione deliberata dal Consiglio nazionale a sensi dell’art. 3 comma 4 dello Statuto.

Articolo 7

Quote regionali

La Segreteria generale effettuerà alle Segreterie regionali rimesse mensili delle quote associative per ogni iscritto nell’ambito della regione secondo la ripartizione deliberata Consiglio nazionale a sensi dell’art. 3 comma 4 dello Statuto.

Articolo 8

Tessera associativa

Il socio ha diritto a ottenere la tessera associativa e ad usufruire dei servizi attivati dal sindacato e a partecipare alla vita sociale del Sindacato.

In occasione delle votazioni congressuali a livello nazionale, regionale e provinciale, il socio ha, inoltre, diritto di prendere visione degli elenchi degli iscritti della provincia, con congruo margine di tempo rispetto alle scadenze previste dal regolamento elettorale.

TITOLO II

Amministrazione


Articolo 9

Ripartizione delle quote associative

Il Consiglio nazionale delibera annualmente la quota di competenza della Segreteria generale in cifra fissa distintamente per il personale in servizio e in quiescenza pari a:

–      1/3 del gettito medio della delega, stimato sull’anno precedente;

–      50% della cifra, come sopra determinata, per le quote contanti ridotte.

Il Consiglio nazionale delibera contestualmente anche la quota da corrispondere alle Segreterie regionali e alla CONF.S.A.L..

Articolo 10

Formazione del bilancio preventivo

Le entrate sono costituite dalle quote associative, dagli interessi su depositi bancari e/o postali, dalle elargizioni di persone o enti pubblici e privati, dai proventi per pubblicità, abbonamenti ed altre eventuali entrate.

Per quanto riguarda il tesseramento, il bilancio deve riferirsi ad un numero di iscritti pari al 95% di quelli registrati al termine dell’anno precedente.

Nelle entrate non possono essere previsti avanzi di gestione di anni precedenti (che devono essere ascritti allo stato patrimoniale) e, per quel che concerne le quote, devono comparire solo le somme di pertinenza della struttura provinciale e non già quelle versate in favore della Segreteria generale.

Le uscite devono essere divise in uscite correnti (spese di funzionamento, rimborsi, stampa, convocazioni degli organi, ecc. …) e in uscite promozionali (propaganda, assemblee, convegni, corsi di formazione, ecc.). Almeno il 20% del bilancio deve essere riservato alle attività promozionali.

Devono essere previsti stanziamenti differenziati per i settori di cui all’art. 46 dello Statuto, a cui va assegnata una quota commisurata alla consistenza numerica degli iscritti a ciascuno di essi.

Il bilancio deve chiudersi in pareggio, per cui non possono essere previsti avanzi di gestione.

Articolo 11

Formazione del bilancio consuntivo

Le entrate devono riferirsi a dati certi riferiti all’esercizio di competenza e riscontrati entro il gennaio dell’anno successivo.

Le uscite non possono essere maggiori, per ogni capitolo, di quelle preventivate, salvo variazioni apportate al bilancio dal Consiglio regionale o provinciale o, in sede nazionale, dalla Direzione nazionale con successiva ratifica del Consiglio nazionale.

Analogamente dovrà essere approvata dal Consiglio competente l’introduzione di nuovi capitoli e dovrà essere prevista la copertura degli stanziamenti per eventuali nuove voci.

Articolo 12

Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale viene redatto e approvato dal Consiglio competente insieme al bilancio consuntivo. Esso consta di due parti distinte:

–      Le attività in cui sono registrati tutti i beni immobili e i beni mobili, nonché i conti numerari (Cassa, Banca, c/c, titoli, ecc.) ed altri.

‑     Le passività e il capitale netto in cui si elencano: il capitale sociale al suo valore nominale, i fondi spese e rischi, i compensi, i fondi di ammortamento, i fondi di accantonamento per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente, i debiti verso terzi ed altri.

I fondi dello stato patrimoniale sono rappresentati in forma fittizia (escluso il fondo di liquidazione dei dipendenti che è realmente esistente e depositato con apposito libretto e risparmio). Tra tali fondi devono, inoltre, essere inclusi quelli occorrenti per ammortizzare la perdita di valore dei beni elencati nelle attività ed eventuali debiti da ammortizzare.

La gestione, le finalità e l’utilizzazione dei fondi sono di esclusiva competenza del Consiglio, che dovrà valutare la straordinarietà delle variazioni in diminuzione dei predetti fondi.

Articolo 13

Acquisti

Fatta eccezione per le piccole spese e per quelle relative alla gestione ordinaria, gli acquisti superiori a 30.000 euro vanno deliberati dall’organo competente; in via subordinata, e per motivi di urgenza, dalla Segreteria competente, che dovrà, comunque, ottenere l’apposita ratifica dal Consiglio competente nel corso della prima riunione successiva alla delibera.

Articolo 14

Inventari

Tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle singole strutture sindacali vanno inventariati su un apposito registro, che deve essere aggiornato in presenza di variazioni.

Articolo 15

Approvazione ed invio dei bilanci provinciali e regionali

Se entro la scadenza prevista dall’art. 50 dello Statuto, i Consigli provinciali e regionali non hanno provveduto ad approvare e le Segreterie provinciali e regionali ad inviare i bilanci preventivi e consuntivi alla Segreteria generale, la stessa, tramite il Segretario amministrativo o un suo delegato, adotterà iniziative surrogative appropriate all’attuazione del suddetto dettato statutario.

TITOLO III

Elezioni interne


Articolo 16

Validità delle decisioni degli organi statutari

Ai fini della validità delle decisioni di organi statutari nazionali, regionali e provinciali, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Le delibere sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Si procede a scrutinio segreto, quando si tratti di persone o su richiesta di almeno 1/10 dei componenti.

Articolo 17

Norme comuni

Per quanto riguarda le assemblee, le commissioni elettorali, le commissioni di seggio, il diritto di voto, le candidature, i presentatori di liste, il sistema di votazione, l’attribuzione dei seggi, le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti si fa riferimento al Regolamento per le elezioni dei delegati al Congresso nazionale.

In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più giovane di età.

Articolo 18

Metodo proporzionale

Quando gli organi esecutivi o deliberanti sono costituti da almeno tre persone, se sono presentate più liste per l’attribuzione dei seggi, si segue il metodo proporzionale, che consiste nel dividere per 1, 2, 3, 4, 5, ecc. il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e nello scegliere tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei candidati da eleggere, disposti in graduatorie decrescenti. Ciascuna lista avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti e compresi nelle graduatorie.

Articolo 19

Votazione di sfiducia

Un terzo dei componenti un organo può chiedere che sia posta all’ordine del giorno la sfiducia nei confronti di altro organo da esso eletto, o anche nei confronti di uno o più dei membri che ne fanno parte, fino a 3 giorni prima della riunione. Nel caso in cui non ci sia una riunione programmata dell’organo, la stessa dev’essere comunque convocata entro 15 giorni successivi alla data di sottoscrizione della richiesta.

Se la mozione di sfiducia ottiene la maggioranza assoluta dei voti da parte dei presenti, l’organo o il componente, verso cui è diretta, viene dichiarato immediatamente decaduto e conseguentemente vengono indette nuove elezioni.

TITOLO IV

Delegati e terminali associativi


Articolo 20

Designazione dei Terminali associativi RSU

Il terminale associativo viene designato dalla Segreteria provinciale.

La Segreteria provinciale predispone, ogni anno scolastico, il quadro completo dei delegati di tutte le istituzioni e sedi di servizio, ove esistono iscritti. Il delegato può appartenere a qualunque settore, configurandosi a tutti gli effetti dirigente sindacale.

Il terminale associativo può essere delegato alla firma ai fine delle prerogative sindacali.

TITOLO V

Elezione e funzionamento degli organi provinciali


Articolo 21

Organi provinciali

Ciascun Consiglio provinciale, con apposita delibera, può definire una propria organizzazione territoriale.

Articolo 22

Abrogato

Articolo 23

Abrogato

Articolo 24

Ripartizione dei seggi – liste

Per l’elezione del Consiglio provinciale, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri, la Commissione elettorale provinciale provvederà a suddividere i relativi seggi in proporzione alla consistenza numerica provinciale degli iscritti ai settori.

Le liste unitarie o di settore possono contenere un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei consiglieri da eleggere per ciascun settore e devono essere presentate da almeno 1/20 degli elettori. Al di sopra di 2.500 elettori, le liste devono essere presentate da non meno di 125 presentatori.

Articolo 25

Abrogato

Articolo 26

Convocazione

Il Segretario provinciale in carica, convoca il Consiglio provinciale per l’elezione del Segretario provinciale e della Segreteria provinciale.

Per l’elezione del Segretario provinciale e della Segreteria provinciale le votazioni avvengono separatamente e per scrutinio segreto.

Nella sua prima seduta, la Segreteria provinciale elegge, nel proprio seno, il Segretario amministrativo e uno o più vice segretari.

Articolo 27

Composizione del Consiglio provinciale

Il numero dei componenti del Consiglio provinciale, composto da un minimo di 15 membri ad un massimo di 30, viene fissato secondo i seguenti parametri:

–      15 componenti quando gli iscritti sono fino a 2000;

–      20 componenti quando gli iscritti sono fino a 4000;

–      30 componenti quando gli iscritti sono oltre 4.000;

Il consiglio Provinciale uscente potrà deliberare un diverso numero  di componenti.

Articolo 28

Composizione della Segreteria provinciale

La Segreteria provinciale è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, secondo la delibera del Consiglio provinciale.

Articolo 29

Elezione del Segretario e della Segreteria provinciale

Viene eletto Segretario colui che ottiene la maggioranza dei voti validi dei componenti del Consiglio provinciale.

L’elezione della Segreteria provinciale avviene su candidati appartenenti a lista unitaria o a liste diverse. In entrambi casi, ciascun elettore può votare non più di 3/5 dei membri da eleggere.

Risultano eletti coloro che ottengono più preferenze nella rispettiva lista e fino al numero dei membri di cui è prevista la composizione della Segreteria.

Articolo 30

Decadenza, surroghe e cooptazioni

Il Consiglio provinciale dichiara la decadenza di un suo membro se questi risulti assente, senza giustificato motivo, per almeno due riunioni consecutive, se non sia più socio del sindacato.

La surroga dei membri decaduti, si effettua in base allo scorrimento dei candidati della lista cui appartiene il membro decaduto, in rapporto alle preferenze ottenute. Nell’ipotesi che la lista sia esaurita, si procederà alla designazione su proposta del primo della lista.

Non si effettueranno surroghe negli organi di cui ai precedenti artt. 27 e 28. La proposta di cooptazione di altri componenti del Consiglio provinciale fino ad un massimo corrispondente al 10% dei suoi componenti, con arrotondamento per difetto, viene effettuata con idonea motivazione dalla Segreteria provinciale o da un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei membri della Segreteria provinciale stessa.

La scelta avviene con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto a voto.

Articolo 31

Elezione del Presidente del Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale può nominare a dirigere le proprie riunioni un Presidente per l’intera durata dell’organo o per ogni singola seduta.

TITOLO VI

Elezione e funzionamento degli organi regionali


Articolo 32

Elezioni

Gli organi statutari a livello regionale, secondo quanto previsto dagli artt. 21, 22, 23, 24, 25, 26 dello statuto, dovranno essere rinnovati al termine del quinquennio previsto dall’art. 10 ultimo comma dello Statuto.

Le operazioni del rinnovo degli organi regionali dovranno essere effettuate entro novanta giorni dall’elezione dei delegati al Congresso nazionale.

Articolo 33

Composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è composto in proporzione al numero degli iscritti per ogni provincia della Regione alla data fissata dal Regolamento elettorale per il Congresso, garantendo che ogni provincia abbia un proprio consigliere e che non siano effettuate designazioni da altre province.

Articolo 34

Elezione del Segretario e della Segreteria regionale

La Segreteria regionale è costituita da:

–      il Segretario regionale;

–      due o quattro membri eletti dal Consiglio regionale con il sistema maggioritario;

–      un rappresentante per ciascuna provincia della Regione, di norma il Segretario provinciale su delibera del Consiglio regionale.

Viene eletto Segretario regionale colui che ottiene la maggioranza dei voti validi dei componenti del Consiglio.

Articolo 35

Sede

La sede della Segreteria regionale è di norma posta nel capoluogo della Regione; il Consiglio regionale può designare, con la maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi eletti, anche una sede diversa per tutta la durata del quinquennio.

Articolo 36

Vice Segretario e Amministratore

Nella sua prima riunione, la Segreteria regionale elegge, in base alle indicazioni del Consiglio regionale, uno o più vice segretari ed il Segretario amministrativo.

Articolo 37

Decadenze, surroghe e cooptazioni

Il Consiglio regionale dichiara la decadenza di un suo membro se questi risulti assente, senza giustificato motivo, per almeno due riunioni consecutive o se abbia presentato le dimissioni e le stesse siano state accolte dal Consiglio regionale o se non sia più socio del Sindacato.

La surroga dei membri decaduti si effettua in base allo scorrimento dei candidati della lista cui appartiene il membro decaduto, in rapporto alle preferenze ottenute. Nell’ipotesi che la lista sia esaurita, si procederà alla designazione su proposta del primo eletto della lista.

La proposta di cooptazione di altri componenti del Consiglio regionale fino ad un massimo corrispondente al 10% dei suoi componenti, viene effettuata con idonea motivazione dalla Segreteria regionale o da un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei membri della Segreteria regionale stessa.

La scelta avviene con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.

TITOLO VII

Collegi dei Probiviri


Articolo 38

Collegio provinciale dei Probiviri

L’Assemblea generale dei soci elegge, contestualmente alla elezione del Consiglio provinciale, cinque membri effettivi e tre membri supplenti del collegio provinciale dei Probiviri.

I componenti del collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche sindacali provinciali.

Articolo 39

Funzionamento del Collegio provinciale dei Probiviri

Il Collegio provinciale dei Probiviri elegge, nella prima riunione, il Presidente con votazione a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza il quale convoca, d’intesa con la Segreteria provinciale, le riunioni e predispone l’ordine del giorno che deve essere trasmesso agli interessati almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Articolo 40

Collegio nazionale dei Probiviri

Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da nove membri effettivi e da tre membri supplenti. La sua elezione avviene in Congresso nazionale, con il metodo proporzionale e con i criteri previsti per l’elezione degli organi nazionali.

Articolo 41

Funzionamento del Collegio nazionale dei Probiviri

Il Collegio nazionale dei Probiviri elegge, nella prima riunione, il Presidente con votazione a scrutinio segreto, esprimendo una sola preferenza.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle sedute, il Presidente pone all’ordine del giorno gli argomenti in discussione e presenta la relazione sulla controversia o delega a questo compito un membro effettivo.

Sono convocati alla riunione sia i membri effettivi che quelli supplenti. Questi ultimi votano solo in sostituzione di eventuali assenti.

Il deferito, o chi ha inoltrato appello avverso la decisione del collegio provinciale dei probiviri, ha diritto di prendere visione delle prove a carico, di presentare le proprie controdeduzioni e di essere ascoltato, se lo chiede, durante la seduta in cui si discute del suo caso.

Al termine dell’istruttoria, anche con l’audizione del deferito, il Collegio nazionale dei Probiviri procede alla decisione, dichiarando irricevibile o inammissibile il ricorso, se presentato oltre il termine fissato in 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, proclamando l’assoluzione nel caso di prove sufficienti o irrogando uno dei provvedimenti previsti dall’art. 44 dello Statuto.

Salvo quanto previsto ai successivi articoli, il Collegio nazionale dei Probiviri decide entro 90 giorni o in prima istanza o in sede di appello; oltre tale termine il provvedimento instaurato viene archiviato per decorrenza dei termini.

La decisione va comunicata all’interessato entro i 10 giorni successivi.

Articolo 42

Istruttoria dei casi di competenza del Collegio nazionale dei Probiviri

L’istruttoria nei casi di cui alle lett. a e b dell’art. 44 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria generale con l’obbligo di sentire le parti e di acquisire una relazione scritta da parte dell’organo a cui appartiene il denunciato.

Nei casi di cui alla lett. a, art. 44, se l’istruttoria si conclude con la proposta di archiviazione, l’archiviazione definitiva avverrà su delibera del Collegio nazionale dei Probiviri nella prima riunione successiva alla seduta dì discussione o comunque entro 12 mesi.

Nei casi di cui alla lett. b, art. 44, l’istruttoria viene svolta con le medesime modalità dalla Segreteria generale e gli atti vengono inviati entro 15 giorni dalla loro ultimazione alla Direzione nazionale per il previsto parere vincolante.

TITOLO VIII

Regolamento dei Collegi dei sindaci


Articolo 43

Collegio provinciale dei Sindaci

L’Assemblea provinciale degli iscritti elegge, contestualmente alla elezione del Consiglio provinciale, i tre membri effettivi e i due membri supplenti del Collegio provinciale dei Sindaci.

I membri del Collegio dei Sindaci non possono ricoprire altre cariche provinciali.

Articolo 44

Funzionamento del Collegio provinciale dei Sindaci

Il Collegio provinciale dei Sindaci elegge, nella prima riunione, il Presidente, che convoca, d’intesa con il Segretario provinciale e con il Segretario amministrativo, il Collegio e predispone l’ordine del giorno, che deve essere comunicato agli interessati almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Alla riunione partecipano anche i membri supplenti, che assumono la funzione di membri effettivi in sostituzione di questi ultimi, se assenti.

Le deliberazioni si considerano valide se votate, a scrutinio segreto o palese, in rapporto alla decisione sui criteri di votazione stabilita dallo stesso Collegio, con la maggioranza dei membri effettivi.

Le deliberazioni vengono tempestivamente comunicate al Segretario provinciale.

Articolo 45

Collegio regionale dei Sindaci

Il Congresso regionale elegge il Collegio regionale dei Sindaci, che si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, appartenenti, ove è possibile, a varie province della Regione.

Articolo 46

Funzionamento del Collegio regionale dei Sindaci

Il Collegio regionale dei Sindaci elegge, nella prima riunione, il Presidente, che convoca il Collegio, d’intesa con il Segretario regionale e con il Segretario amministrativo, e predispone l’ordine del giorno, che deve essere comunicato agli interessati almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Alla riunione partecipano anche i membri supplenti, che assumono la funzione di membri effettivi in sostituzione di questi ultimi, se assenti.

Le deliberazioni si considerano valide se votate a scrutinio segreto o palese in rapporto alla decisione sui criteri di votazione stabiliti dallo stesso Collegio, con la maggioranza dei membri effettivi.

Le deliberazioni vengono tempestivamente comunicate al Segretario regionale.

Articolo 47

Collegio nazionale dei Sindaci

Il Congresso elegge il Collegio nazionale dei Sindaci, che è composto da cinque membri effettivi e da due membri supplenti.

Per i candidati di una stessa lista non possono essere espresse più dì quattro preferenze. I primi cinque eletti sono membri di diritto; gli altri due, nell’ordine di preferenza, sono membri supplenti.

Articolo 48

Funzionamento del Collegio nazionale dei Sindaci

Il Collegio Nazionale dei Sindaci elegge, nella prima riunione, il Presidente, esprimendo nella votazione una sola preferenza.

Il Presidente convoca le riunioni, d’intesa con il Segretario generale e con il Segretario amministrativo, avendo cura di predisporre l’ordine del giorno, che deve essere comunicato agli interessati almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Alla riunione partecipano anche i membri supplenti che assumono la funzione di membri effettivi, in sostituzione di questi ultimi, se assentì.

Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei votanti. Esse vengono tempestivamente comunicate al Segretario generale e al Segretario amministrativo.

TITOLO IX

Accertamento di disfunzioni e irregolarità


Articolo 49

Gravi irregolarità: decadenza degli organi statutari provinciali

La Segreteria generale, in presenza di gravi irregolarità, accertate anche con la collaborazione del Collegio nazionale dei sindaci, propone alla Direzione nazionale lo scioglimento e la decadenza degli organi statutari monocratici o collegati.

La Direzione nazionale delibera l’eventuale provvedimento, sulla base alla relazione inviata almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione, e illustrata nella seduta dal Segretario generale, o da un suo delegato, sentito anche il responsabile della struttura interessata, che ha facoltà di inviare preventivamente un promemoria scritto.

Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso entro 20 giorni dalla notifica.

Il ricorso deve essere deciso nella prima seduta utile dell’organo competente e, comunque, entro 60 giorni pena la decadenza del provvedimento stesso.

L’organo decaduto va sostituito mediante indizione di nuove elezioni, decorsi infruttuosamente i termini del ricorso.

Nelle more della decisione, l’organo dichiarato decaduto verrà affiancato nella gestione secondo le modalità dell’art. 8 dello Statuto.

TITOLO X

Regolamento delle riunioni della Direzione nazionale


Articolo 50

Convocazione

La Direzione nazionale è convocata dalla Segreteria generale tutte le volte che riterrà opportuno, nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Articolo 51

Riunioni

Per quanto riguarda la convocazione, la determinazione degli ordini del giorno, le modalità di rinnovo, lo svolgimento dei lavori, le votazioni, la pubblicità degli atti e i rimborsi spese, si fa riferimento al Regolamento per le riunioni del Consiglio nazionale.

Articolo 52

Decadenza ‑surroghe ‑cooptazioni

La Direzione nazionale dichiara la decadenza di un suo membro se questi risulti assente, senza giustificato motivo, per almeno due riunioni consecutive, se abbia presentato le dimissioni e le stesse siano state accolte dalla Direzione nazionale o se non sia più socio del Sindacato.

Si procede alla surroga dei membri decaduti in base allo scorrimento dei candidati della lista cui appartiene il membro decaduto, in rapporto alle preferenze ottenute.

Nell’ipotesi che la lista sia esaurita, procederà su designazione proposta dal primo eletto della lista.

La proposta di cooptazione di altri componenti della Direzione nazionale, fino ad un massimo corrispondente al 10% dei suoi componenti (con arrotondamento per difetto) viene effettuata con idonea motivazione dalla Segreteria generale o da un numero di componenti pari alla metà più uno dei membri della Segreteria generale stessa.

Le votazioni si effettuano con il metodo proporzionale. Le preferenze non possono essere espresse in numero superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.

TITOLO XI

Regolamento delle Consulte di settore


Articolo 53

Composizione delle Consulte provinciali

La Consulta provinciale si compone da tre a nove membri e la composizione della stessa è stabilita in base al Regolamento elettorale.

Il coordinatore provinciale fa parte di diritto del Consiglio provinciale.

Articolo 54

Elezione delle Consulte provinciali

Le elezioni delle Consulte provinciali di settore avvengono contestualmente a quelle degli organi provinciali in seno all’Assemblea provinciale degli iscritti.

Articolo 55

Convocazione delle Consulte provinciali

In prima convocazione il Segretario convoca, con ordine del giorno specifico e con preavviso dì almeno otto giorni, le consulte di settore per l’elezione dei coordinatori provinciali.

Le successive riunioni sono convocate dal Coordinatore, d’intesa con il Segretario provinciale.

Articolo 56

Composizione delle Consulte nazionali

Le Consulte nazionali di settore sono costituite da venticinque componenti e sono elette dai delegati al Congresso.

Le Consulte, prima della elezione del Segretario generale e dei componenti della Direzione nazionale, provvedono a nominare il Coordinatore nazionale, a maggioranza semplice, e a costituire gli Uffici centrali di coordinamento del settore, composti da quattro componenti oltre il Coordinatore.

Articolo 57

Convocazione delle Consulte nazionali

Il Segretario generale uscente convoca, per la prima riunione dopo il Congresso, le Consulte di settore per l’elezione dei Coordinatori nazionali con specifico ordine del giorno.

Le successive riunioni sono convocate dal Coordinatore nazionale su decisione dell’Ufficio di coordinamento e d’intesa con il Segretario generale. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza.

TITOLO XII

Comitati intersettoriali


Articolo 58

Elezione dei componenti dei Comitati intersettoriali

I Comitati intersettoriali, la cui composizione è indicata nel Regolamento elettorale, sono eletti in seduta congiunta dalle Consulte di settore in occasione della loro prima riunione prevista dal precedente art. 57.

Articolo 59

Elezione del Coordinatore, convocazione e funzionamento dei Comitati intersettoriali

Per quanto riguarda l’elezione del Coordinatore, la convocazione e il funzionamento dei Comitati intersettoriali si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli che regolamentano le Consulte di settore

Consiglio nazionale: Regolamento delle riunioni

Articolo 1

Convocazione

Il Consiglio nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l’anno e, in via straordinaria, su richiesta della Segreteria generale nonché ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

L’o.d.g. dei lavori è determinato, per le riunioni ordinarie, dalla Segreteria generale e, per le riunioni straordinarie, dalla Segreteria generale o dal gruppo di consiglieri che ne hanno fatto richiesta.

L’o.d.g. deve essere corredato di una relazione illustrativa dei temi proposti, quale elemento di discussione in seno al Consiglio e base di esame da parte dei consiglieri.

Qualora un consigliere voglia aggiungere un argomento all’o.d.g. deve far pervenire la richiesta alla Segreteria generale almeno tre giorni prima dell’inizio dei lavori, corredandola della relazione illustrativa. In tal caso l’argomento è posto all’o.d.g. e la relazione illustrativa è distribuita ai consiglieri prima dell’inizio dei lavori del Consiglio nazionale. I temi proposti dalle Consulte di settore sono obbligatoriamente inseriti tra quelli deliberati dalla Segreteria generale.

La convocazione del Consiglio nazionale è disposta dal Segretario generale o in caso di impedimento dal vicario.

L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai membri del Consiglio nazionale e ai rappresentanti dello SNALS in seno al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, qualora non ne facciano parte in qualità di membri effettivi, contestualmente all’o.d.g. e alla relazione illustrativa dei temi proposti, almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio nazionale può essere convocato per motivi di urgenza su richiesta della Segreteria generale con un preavviso di tre giorni: in tale evenienza la comunicazione ai consiglieri è per via telematica e la relazione illustrativa dei temi proposti viene consegnata all’inizio dei lavori; si possono in tal caso presentare temi aggiuntivi all’o.d.g. anche in apertura dei lavori, purché accompagnati dalla relazione illustrativa.

Articolo 2

Riunione

Il Consiglio nazionale è convocato in prima riunione dal Segretario generale con all’o.d.g. l’elezione del Presidente del Consiglio nazionale e l’Ufficio di Presidenza, composto da tre membri di cui uno presidente. Il Presidente del Consiglio nazionale assicura la regolarità della discussione e delle votazioni, concede la parola, indice le votazioni, ne proclama i risultati, sospende e chiude la seduta: egli è garante dell’ordine dei lavori e, pertanto, ha facoltà di reprimere eventuali abusi da parte dei presenti adottando tutte le misure ritenute necessarie al buon andamento della riunione.

Nella sua prima riunione il Consiglio nazionale elegge per acclamazione il Segretario, col compito di redigere il verbale che resta atto pubblico per quanto attiene alla attestazione dei fatti, alle operazioni compiute e alle deliberazioni adottate.

In assenza del Segretario, il Consiglio nazionale provvederà di volta in volta alla sua sostituzione all’inizio dei lavori e limitatamente alla seduta.

Il verbale deve indicare la data e il luogo della riunione, nonché il nome dei presenti, deve inoltre riassumere i punti più rilevanti della discussione e la sintesi degli interventi. Se richiesto dagli interessati, vanno inserite nel verbale anche le dichiarazioni, comprese quelle di voto, dei singoli consiglieri nazionali.

Per la validità della riunione del Consiglio nazionale è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Il numero legale è verificato dal Presidente all’inizio della seduta e, su richiesta di qualsiasi consigliere, alla ripresa dei lavori dopo eventuali interruzioni o prima delle votazioni.

Articolo 3

Svolgimento dei lavori

Dopo la relazione introduttiva del Segretario generale e le eventuali ratifiche di delibere assunte dalla Direzione nazionale per motivi di urgenza, il Presidente dà la parola per ogni argomento all’o.d.g. al relatore designato dalla Segreteria generale o dal gruppo di consiglieri che lo ha proposto. I temi relativi a proposte avanzate dalle Consulte di settore e dei Comitati intersettoriali sono illustrati dal Coordinatore nazionale o da un suo delegato.

Il Consiglio nazionale può articolarsi in commissioni di studio presiedute dai relatori. Ogni commissione elabora, al termine della discussione, un documento contenente la proposta relativa all’argomento preso in esame.

Le commissioni si riuniscono in sede referente; di conseguenza debbono essere riferite al Consiglio nazionale gli esiti del lavoro di studio e le eventuali proposte alternative emerse dalla discussione.

Il Presidente apre la discussione sull’o.d.g. o, se il Consiglio viene articolato in commissioni, sui documenti presentati dalle commissioni medesime, per le eventuali proposte di integrazioni o modifiche. Ogni intervento deve essere contenuto nell’arco di tempo di 10. Dopo il dibattito, la commissione relaziona sui motivi che giustificano l’accettazione o meno delle proposte di modifica o di integrazione. Il documento conclusivo della commissione e quelli contenenti eventuali emendamenti sono presentati alla presidenza per le conseguenti delibere. In qualsiasi momento il Presidente può concedere la parola al Segretario generale o ad un membro delegato dal Segretario per comunicazioni o chiarimenti.

Le delibere possono essere assunte al termine della discussione generale o del singolo argomento. In quest’ultimo caso i consiglieri hanno facoltà di presentare mozioni volte alla modifica dell’ordine degli argomenti da trattare: per ogni mozione, il Presidente, dopo aver sentito il proponente e due consiglieri, di cui uno intenda parlare a favore e uno contro, è obbligato a mettere ai voti la mozione presentata.

Il Presidente concede la parola ad un consigliere per fatto personale solo se egli risulti esplicitamente citato in un intervento ufficiale da altro consigliere.

Articolo 4

Votazioni

Il Presidente, dopo aver dichiarato aperta la fase deliberante e aver posto a votazione nell’ordine 1) gli emendamenti soppressivi, 2) gli emendamenti sostitutivi o modificativi, 3) gli emendamenti aggiuntivi, prima di mettere in votazione l’intero documento dà la parola ai consiglieri che vogliano fare dichiarazione di voto.

Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano; possono avvenire per appello nominale per decisione del Consiglio nazionale. L’espressione del voto deve essere segreta quando la deliberazione concerne persone o elezione a cariche.

Le norme riguardanti le elezioni sono contenute nel Regolamento Elettorale.

Le delibere, salvo i casi in cui lo Statuto preveda espressamente maggioranze qualificate, sono adottate a maggioranza semplice.

Le maggioranze si calcolano in relazione al numero dei presenti ad inizio di seduta o al momento della verifica del numero legale; non sì considerano nel calcolo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.

Nelle votazioni per alzata di mano, o per appello nominale, il cui computo spetta al Presidente o al consigliere dell’Ufficio di Presidenza da lui delegato, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 5

Pubblicità degli atti

Le delibere del Consiglio nazionale sono pubblicate sull’organo di stampa a cura del Comitato di Redazione, insieme alle relazioni, agli o.d.g. di politica sindacale presentati anche se non approvati per permettere la libera circolazione delle idee.

Articolo 6

Decadenza ‑Surroga ‑Cooptazione

Il Consiglio nazionale dichiara la decadenza di un suo membro se questi perde la qualifica di socio (per provvedimento disciplinare passato in giudicato o per mancato rinnovo dell’adesione al Sindacato), se risulta assente, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive o se ha presentato dimissioni e queste siano state accettate dal Consiglio stesso.

La surroga dei consiglieri decaduti è proposta dalla Segreteria generale in base al diritto derivante dalla lista in cui era incluso il consigliere decaduto. Nella impossibilità della surroga di diritto, per esaurimento della lista, la surroga è proposta dalla Segreteria generale su designazione della Segreteria provinciale di appartenenza del membro decaduto.

La proposta di cooptazione di membri aggiuntivi, nel numero previsto dallo Statuto, viene avanzata dalla Segreteria generale con adeguata motivazione. La richiesta di cooptazione può essere avanzata oltre che dalla Segreteria generale, anche da un numero di consiglieri pari alla metà più uno del numero dei membri della Segreteria generale. La scelta avviene con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio nazionale può dichiarare decaduti gli organismi da esso espressi mediante il voto di sfiducia proposto da almeno un terzo dei consiglieri aventi diritto al voto. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Articolo 7

Rimborsi spese

a)    Il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno è effettuato dal Segretario Amministrativo in base all’elenco delle presenze trasmessogli dalla Presidenza.

b)    Il rimborso avviene previa presentazione della documentazione delle spese sostenute per il viaggio e soggiorno.

Le spese di soggiorno non spettano se la Segreteria Generale si assume il compito dì organizzare logisticamente la riunione.

Articolo 8

Consiglieri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

I consiglieri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che non siano stati eletti membri del Consiglio nazionale, partecipano alle riunioni con il solo diritto di parola.

I consiglieri partecipano alle riunioni delle commissioni, relazionano, su richiesta del Consiglio nazionale, sui lavori del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; hanno diritto ad usufruire dei rimborsi spese.

I consiglieri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sono tenuti a rispettare le delibere del Consiglio nazionale e a ispirare la propria azione alle tesi dello SNALS e a operare perché in seno al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione siano rappresentate le istanze del sindacato e sia ricercata, in quella sede, l’adesione alle tesi dello SNALS da parte di altri gruppi.

Il mancato adeguamento del consigliere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione alle delibere assunte dal Consiglio nazionale comporta l’instaurazione di procedimenti per l’eventuale determinazione di provvedimenti disciplinari.

Articolo 9

Partecipazione dei consiglieri alle assemblee

Ciascun consigliere può partecipare, a proprie spese, a qualsiasi assemblea, riunione, congresso o convegno dell’organizzazione.

Il consigliere, che si avvale della sua qualifica per partecipare a dette riunioni, ha diritto solo alla parola.

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