TITOLO I
Iscrizioni e tesseramento
Articolo 1
Iscrizioni
Hanno titolo ad iscriversi al Sindacato coloro che appartengono al personale ispettivo, direttivo, amministrativo, docente e ATA, siano essi di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio o in quiescenza, nonché gli aspiranti a posti di docente e non docente, e siano dipendenti dello Stato, di enti pubblici e privati, comprese le scuole e gli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, e che si impegnino all’osservanza dello Statuto, del regolamento applicativo nonché dei deliberati degli organi statutari e siano in regola con l’iscrizione al Sindacato.
L’iscrizione del personale di ruolo deve avvenire a mezzo delega e solo in casi eccezionali può essere effettuata per contanti, purché la quota non sia inferiore a quella dovuta con la sottoscrizione della delega.
Le domande di iscrizione e di rinnovo, che comportano l’accettazione delle norme dello Statuto, del regolamento applicativo e dei deliberati degli organi statutari, sono comunque accolte salvo parere contrario del competente Consiglio emesso su gravi motivi evidenziati dalla Segreteria Provinciale.
L’iscrizione deve essere effettuata nella provincia di servizio, fatte salve le situazioni esistenti. I Consiglieri Nazionali possono iscriversi in sede diversa da quella di servizio, mentre i componenti dei direttivi provinciali possono iscriversi, in via eccezionale, in sede diversa da quella di servizio, su conforme parere del direttivo provinciale ove si chiede l’iscrizione, con delibera assunta dal Comitato Centrale per motivi organizzativi e sindacali.
Per il personale in quiescenza l’iscrizione può essere effettuata o nell’ultima sede di servizio o in quella di pagamento della pensione oppure nel luogo in cui il pensionato ha stabilito la residenza abituale.
Articolo 2
Tesseramento
La Segreteria Generale invierà, entro il mese di settembre, alle Segreterie Provinciali tutto il materiale (schede, moduli, tessere, deleghe, ecc.) inerente al tesseramento e comunicherà le delibere assunte dal Consiglio Nazionale relative alla quota dì iscrizione da corrispondere, per ogni categoria di soci, alla Segreteria Generale.
Articolo 3
Trasferimenti di sede
Entro il 30 novembre, le Segreterie Provinciali trasmetteranno alla Segreteria Generale i nominativi e le deleghe dei soci trasferiti in altra provincia.
La Segreteria Generale, dopo aver raggruppato in un unico elenco i nominativi dei soci trasferiti nella stessa provincia, trasmetterà a questa l’elenco corredato delle rispettive deleghe, per consentirne l’assunzione in carico e continuerà ad inviare il giornale presso la nuova sede sociale fino a quando la Segreteria Provinciale, che ha ricevuto in carico l’iscritto, non avrà provveduto ad inviare all’ufficio di competenza l’indirizzo privato.
Le trattenute sindacali dei soci trasferiti competono, fino al termine dell’anno solare, alla Segreteria della provincia di provenienza.
La posizione contabile dei soci trasferiti sarà regolarizzata tra le Segreterie Provinciali competenti su richiesta della Segreteria della provincia di provenienza.
Articolo 4
Revoche e variazioni all’elenco degli iscritti
Le Segreterie Provinciali trasmetteranno alla Segreteria Generale, entro il 30 novembre di ogni anno, l’elenco nominativo dei soci che abbiano inviato regolare disdetta o che siano stati collocati in quiescenza. Le variazioni che sì renderanno necessarie, dopo tale termine, a seguito di riscontro con i nominativi riportati sui tabulati degli uffici pagatori (passaggi di qualifica, decessi, cessazioni di rapporti di impiego, mancato rinnovo di nomina, ecc.), dovranno essere trasmessi entro 15 giorni dal ricevimento dei tabulato relativo.
Decorsi i termini di cui al precedente comma, il socio resta a carico della Segreteria Provinciale per l’intero anno.
Il Centro Elaborazione Dati invierà alle Segreterie Provinciali i tabulati con cadenza trimestrale. e alla chiusura delle iscrizioni., fissata al 30 giugno.
Articolo 5
Variazioni di status di servizio
Modifiche riguardanti lo “status” dell’iscritto (cambio di indirizzo, modifica di rapporto di iscrizione – da delega a contanti o viceversa ‑ ecc. …) dovranno essere comunicate a mezzo della scheda “variazioni”.
La Segreteria Generale comunicherà alle Segreterie Provinciali interessate le richieste di modifica dello “status” inviate direttamente al centro dai soci.
Articolo 6
Elenchi definitivi – quote
Decorsi 15 giorni dal ricevimento del tabulato finale, gli elenchi saranno considerati definitivi ed il Centro Elaborazione Dati li invierà all’ufficio amministrativo per l’emissione dell’estratto conto da compilare sulla scorta delle delibere assunte in merito dal Consiglio Nazionale.
Articolo 7
Quote regionali
La Segreteria Generale verserà, ogni trimestre, alle Segreterie Regionali, 1/4 della quota stabilita dal Consiglio Nazionale per ogni iscritto nell’ambito della Regione e con l’ultimo versamento il conguaglio di quanto dovuto relativamente al numero globale e definitivo degli iscritti.
Articolo 8
Tessera associativa
Il socio ha diritto di ottenere la tessera associativa entro 30 giorni dall’iscrizione.
In occasione delle votazioni congressuali del Sindacato il socio ha, inoltre, diritto di prendere visione degli elenchi degli iscritti della provincia, con congruo margine di tempo rispetto alle scadenze previste dal regolamento elettorale.
TITOLO II
Amministrazione
Articolo 9
Ripartizione delle quote associative
Il Consiglio Nazionale delibera annualmente la quota di competenza della Segreteria Generale in cifra fissa distintamente per personale in servizio ed in quiescenza pari a:
.- 1/3 del gettito medio della delega, stimato sull’anno precedente;
– 50% della cifra, come sopra determinata, per le quote contanti ridotte.
Il Consiglio Nazionale delibera contestualmente anche la quota da corrispondere alle Segreterie Regionali e alla CONF.S.A.L., all’interno di quanto spettante alla Segreteria Generale.
Dovranno essere previsti periodici conguagli in caso dì crediti consistenti da parte delle Segreterie Provinciali per effetto dell’incasso centralizzato delle deleghe in conto Tesoro.
Articolo 10
Formazione del bilancio preventivo
A) LE ENTRATE sono costituite dalle quote associative, dagli interessi su depositi bancari e/o postali, dalle elargizioni di persone o enti pubblici e privati., dai proventi per pubblicità, abbonamenti ed altre eventuali entrate.
Per quanto riguarda il tesseramento, il bilancio deve riferirsi ad un numero di iscritti pari al 95% di quelli registrati al termine dell’anno precedente.
Nelle entrate non possono essere previsti avanzi di gestione di anni precedenti (che devono essere ascritti allo stato patrimoniale) e, per quel che concerne le quote, devono comparire solo le somme di pertinenza della struttura provinciale e non già quelle versate in favore della Segreteria Generale.
B) LE USCITE devono essere divise in uscite correnti (spese di funzionamento, rimborsi, stampa, convocazioni degli organi, ecc. …) e in uscite promozionali (propaganda, assemblee, convegni, corsi di formazione, ecc. …). Almeno il 20% del bilancio deve essere riservato alle attività promozionali.
Devono essere previsti stanziamenti differenziati per i settori, cui va assegnata una somma uguale per tutti ed una quota commisurata alla consistenza numerica di ciascuno di essi.
Il bilancio deve chiudersi in pareggio, per cui non possono essere previsti avanzi dì gestione.
Articolo 11
Formazione del bilancio consuntivo
A) LE ENTRATE devono riferirsi a dati certi riferiti all’esercizio di competenza e riscontrati entro il gennaio dell’anno successivo, anche in relazione agli estratti conto inviati dalla Segreteria Generale al termine del tesseramento.
Le quote in contanti per iscrizioni effettuate. dopo la chiusura del tesseramento e prima del 31 dicembre sono accantonate per l’anno successivo e non possono essere computate negli avanzi di gestione.
B) LE USCITE non possono essere maggiori, per ogni capitolo, di quelle preventivate, salvo variazioni apportate al bilancio dal Consiglio o, in sede nazionale, dal Comitato Centrale con successiva ratifica del Consiglio Nazionale.
Analogamente dovrà essere approvata dal Consiglio competente l’introduzione di nuovi capitoli e dovrà essere prevista la copertura degli stanziamenti per eventuali nuove voci.
Articolo 12
Stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale viene redatto e approvato dal Consiglio competente insieme al bilancio consuntivo. Esso consta di due parti distinte:
‑ LE ATTIVITA’ in cui sono registrati tutti i beni immobili e i beni mobili, nonché i conti numerari (Cassa, Banca, c/c, titoli, ecc.) ed altri.
‑ LE PASSIVITA’ E IL CAPITALE NETTO in cui si elencano: il capitale sociale al suo valore nominale, i fondi spese, i compensi, i fondi di ammortamento, i fondi di accantonamento per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente, i debiti verso terzi ed altri.
I fondi dello stato patrimoniale sono rappresentati in forma fittizia (escluso il fondo di liquidazione dei dipendenti che è realmente esistente e depositato con apposito libretto e risparmio). Tra tali fondi devono,inoltre, essere inclusi quelli occorrenti per ammortizzare la perdita di valore dei beni elencati nelle attività ed eventuali debiti da ammortizzare.
La gestione, le finalità e l’utilizzazione dei fondi sono di esclusiva competenza dei Consiglio, che dovrà valutare la straordinarietà delle variazioni in diminuzione dei predetti fondi.
Articolo 13
Acquisti
Fatta eccezione per le piccole spese e per quelle relative alla gestione ordinaria, gli acquisti superiori a 3.000.000 di lire vanno deliberati dall’organo competente; in via subordinata, e per motivi di urgenza, dalla Segreteria competente, che dovrà, comunque, ottenere l’apposita ratifica dal Consiglio competente nel corso della prima riunione successiva alla delibera.
Copia della delibera relativa all’acquisto di beni immobili va inviata alla Segreteria Generale.
Articolo 14
Inventari
Tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle singole strutture sindacali vanno inventariati su un apposito registro, che deve essere aggiornato in presenza di variazioni.
Articolo 15
Approvazione ed invio dei bilanci provinciali
Se entro la scadenza prevista dall’art. 46 dello Statuto i Consigli Provinciali non hanno provveduto ad approvare e la Segreteria ad inviare i bilanci preventivi e consuntivi alla Segreteria Generale, la stessa, tramite il Segretario Amministrativo o un suo delegato, adotterà iniziative surrogative atte all’attuazione del suddetto dettato statutario.
Articolo 16
Autorizzazione ad acquisto o allineazione dei beni immobili
L’autorizzazione della Segreteria Generale per acquistare, alienare, ipotecare o concedere in garanzia beni immobili viene concessa, in seguito a richiesta documentata, della Segreteria Provinciale o Regionale. Nel caso di acquisto, la richiesta deve specificare l’indicazione del piano di finanziamento o di ammortamento dei beni da acquistare, e annualmente dev’essere inviata una comunicazione sui pagamenti che vengono effettuati, se dilazionati, fino al completamento dell’acquisto stesso.
TITOLO III
Elezioni interne
Articolo 17
Validità delle decisioni degli organi statutari
Ai fini della validità delle decisioni nei vari organi nazionali, regionali, provinciali e distrettuali, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Le delibere sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Si procede a scrutinio segreto, quando si tratti di persone o su richiesta di almeno 1/10 dei componenti.
Articolo 18
Norme comuni
Per quanto riguarda le assemblee, le commissioni elettorali, le commissioni di seggio, il diritto di voto, le candidature, i presentatori di liste, il sistema di votazione, l’attribuzione dei seggi, le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti si fa riferimento al Regolamento per le elezioni dei delegati al Congresso Nazionale.
In caso di parità di voti, viene eletto il più anziano di età.
Articolo 19
Metodo proporzionale
Quando gli organi esecutivi o deliberanti sono costituti da almeno tre persone, se sono presentate più liste per l’attribuzione dei seggi, si segue il metodo proporzionale, che consiste nel dividere per 1, 2, 3, 4, 5 ecc. il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e nello scegliere tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei candidati da eleggere, disposti in graduatorie decrescenti. Ciascuna lista avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti e compresi nelle graduatorie.
All’interno della lista è eletto progressivamente chi ha maggiori preferenze, fino al numero dei seggi attribuiti alla lista stessa.
Le preferenze esprimibili sono ì 3/5 del numero dei membri da eleggere.
Articolo 20
Votazione di sfiducia
Quando 1/3 dei componenti un organo chiede sia posta all’ordine del giorno la sfiducia nei confronti di altro organo da esso eletto, o anche nei confronti dì uno o più dei membri che né fanno parte, l’argomento sarà posto all’ordine del giorno della prima riunione, che dev’essere comunque convocata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della richiesta.
Se la mozione di sfiducia ottiene la maggioranza assoluta dei voti da parte dei presenti l’organo o il componente, contro cui è diretta, viene dichiarato immediatamente decaduto e conseguentemente sostituito.
TITOLO IV
Delegati delle unità scolastiche
Articolo 21
Nomina dei delegati
Il delegato d’istituto o scuola o circolo viene eletto con elezione diretta da parte degli iscritti delle singole unità scolastiche o designato dalla Segreteria Provinciale.
I nominativi dei delegati di ogni unità scolastica o sede di servizio devono essere comunicati alla Segreteria Nazionale entro 30 giorni dalla loro elezione o designazione.
Entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, la Segreteria Provinciale deve predisporre il quadro completo dei delegati dì tutte le unità scolastiche ove esistono iscritti. Ovviamente il delegato può appartenere a qualunque settore.
Ove fosse disatteso tale adempimento, su relazione annuale della Segreteria Generale, il Comitato Centrale invia il Segretario Regionale o, ove non fosse possibile, un membro del Comitato Centrale della Regione presso le Segreterie Provinciali in difetto in modo da individuare e concordare con le stesse i rimedi idonei a rimuovere tale inadempienza statutaria.
Se entro 30 giorni non venissero attivate dalla provincia le opportune tempestive iniziative per procedere alle nomine dei delegati, il Comitato Centrale verrà messo al corrente della “grave disfunzione”.
In prima applicazione del presente regolamento dovranno essere attivati almeno il 60% dei delegati di scuola, ovviamente ove esistono iscritti.
TITOLO V
Elezione e funzionamento degli organi distrettuali
Articolo 22
Assemblea distrettuale dei delegati
La convocazione dell’assemblea distrettuale dei delegati viene effettuata, in prima convocazione, dal Segretario Provinciale e nelle convocazioni successive dal Segretario Distrettuale.
L’assemblea distrettuale dei delegati si riunisce almeno una volta l’anno e, in via straordinaria, su Richiesta del Segretario Provinciale o di almeno 1/3 dei delegati del distretto.
L’o.d.g. è determinato dal Comitato Distrettuale e/o dalla Segreteria Provinciale, con eventuale aggiunta di argomenti all’o.d.g., proposti da uno o più delegati che ne facciano richiesta tempestiva al Comitato Distrettuale.
Articolo 23
Comitato Distrettuale
L’assemblea dei delegati elegge unitariamente il Comitato Distrettuale, costituito al massimo da 5 membri.
Nel comitato i settori saranno rappresentati in modo proporzionale alla loro consistenza.
Articolo 24
Segretario del Comitato Distrettuale
Il Comitato Distrettuale, in sede dì prima riunione, elegge nel suo seno il Segretario Distrettuale, che deve essere convocato alle sedute del Consiglio Provinciale quando sì trattino problemi del distretto.
Articolo 25
Costituzione di gruppi di studio distrettuali
Il Comitato Distrettuale, su proposta del Segretario o di 1/3 dei suoi componenti, può nominare gruppi di studio, intersettoriali o non, per approfondire problematiche particolari.
Articolo 26
Decadenza e surroghe
Il Comitato Distrettuale dichiara la decadenza di un suo membro se questi risulti assente, senza giustificato motivo per almeno due riunioni consecutive o se non sia più socio del Sindacato.
La surroga dei membri decaduti o dimissionari si effèttua in base allo scorrimento della lista cui appartiene il membro decaduto, in rapporto alle preferenze ottenute.
Nell’ipotesi che la lista sia esaurita, si procederà ad apposita votazione nella successiva assemblea distrettuale dei delegati.
Articolo 27
Membri del Consiglio Scolastico Distrettuale
I componenti del Consiglio Scolastico distrettuale, eletti nella lista dello Snals e iscritti al Sindacato, possono essere convocati, a titolo consultivo, alle riunioni del Comitato Distrettuale competente per territorio; devono essere invece convocati quando i discutono argomenti inerenti al funzionamento del Consiglio Scolastico Distrettuale.
TITOLO VI
Elezione e funzionamento degli organi provinciali
Articolo 28
Elezioni
Gli organi statutari a livello provinciale, secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17, 19 e 20, dello Statuto, dovranno essere rinnovati al termine del triennio fissato dall’ultimo comma dall’articolo 10.
Tale rinnovo avverrà contestualmente alle elezioni dei delegati al Congresso Nazionale se la scadenza ordinaria degli organi non supera gli 8 mesi dalla data di celebrazione del Congresso stesso.
Qualora si verificassero sfasature témporali superiori a quella prevista al comma precedente, esse si devono gradualmente allineare o per difetto o per eccesso, comunque entro il secondo Congresso successivo.
Le elezioni degli organi periferici, che verranno effettuate in concomitanza con quelle dei delegati al Congresso, dovranno essere precedute, a norma dell’art. 29 dello Statuto, da assemblee di cui almeno una generale.
Le elezioni degli organi periferici, così come quelle dei delegati al Congresso Nazionale, vengono effettuate con la partecipazione diretta di tutti i soci.
Articolo 29
Calendario delle operazioni
Le operazioni del rinnovo degli organi provinciali dovranno essere effettuate secondo i tempi stabiliti dal Comitato Centrale.
Articolo 30
Ripartizione dei seggi – liste
Per l’elezione del Consiglio Provinciale, del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri, la Commissione Elettorale Provinciale provvederà a suddividere i relativi seggi in proporzione alla consistenza numerica provinciale dei settori.
Le liste unitarie o di settore possono contenere un numero dì candidati non superiore al doppio del numero dei consiglieri da eleggere per ciascun settore e devono essere presentate da almeno 1/20 dei relativi elettori. Al di sopra di 2.500 elettori le liste devono essere presentate da non meno di 125 presentatori.
Articolo 31
Ricorsi
Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Provinciale in materia elettorale per il rinnovo degli organi periferici, è ammesso il ricorso alla Segreteria Generale entro 10 gg. dalla pubblicazione degli esiti delle stesse.
Articolo 32
Convocazione
Il Segretario Provinciale in carica, convoca, entro 30 gg. dalla conclusione del Congresso Nazionale, il Consiglio Provinciale per l’elezione del Segretario Provinciale e della Segreteria Provinciale. Decorso inutilmente tale termine, la convocazione è effettuata dal Consigliere che ha ottenuto il massimo numero di voti.
Per l’elezione del Segretario Provinciale e della Segreteria Provinciale le votazioni avvengono separatamente e per scrutinio segreto.
Nella sua prima seduta, la Segreteria Provinciale elegge, nel proprio seno, l’Amministratore e uno o più vice segretari.
Articolo 33
Composizione del Consiglio Provinciale
Il numero dei componenti del Consiglio Provinciale, composto da un minimo di 15 membri ad un massimo di 45, viene fissato secondo i seguenti parametri:
– 15 componenti quando gli iscritti sono fino a 500;
– 20 componenti quando gli iscritti sono fino a 1.000;
– 25 componenti quando gli iscritti sono fino . a 2.000;
– 30 componenti quando gli iscritti sono fino a 3.000;
– 35 componenti quando gli iscritti sono fino a 4.500;
– 40 componenti quando gli iscritti sono fino a 6.000;
– 45 componenti quando gli iscritti sono oltre i 6.000.
Articolo 34
Composizione della Segreteria Provinciale
La Segreteria Provinciale è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri secondo i seguenti parametri:
– 3 componenti quando gli iscritti sono fino a 500;
– 4 componenti quando gli iscritti sono fino a 1.000;
– 5 componenti quando gli iscritti sono fino a 2.000;
– 6 componenti quando gli iscritti sono fino a 3.000;
– 7 componenti quando gli iscritti sono fino a 4.500;
– 8 componenti quando gli iscritti sono fino a 6.000;
– 9 componenti quando gli iscritti sono oltre i 6.000.
Articolo 35
Elezione del Segretario e della Segreteria Provinciale
Viene eletto Segretario colui che ottiene la maggioranza dei voti validi dei componenti del Consiglio Provinciale.
L’elezione della Segreteria Provinciale avviene su candidati appartenenti a lista unitaria o a liste diverse. In entrambi casi, ciascun elettore può votare non più di 3/5 dei membri da eleggere.
Risultano eletti coloro che ottengono più preferenze nella rispettiva lista e fino al numero dei membri di cui è prevista la composizione della Segreteria.
Articolo 36
Decadenza, surroghe e cooptazioni
Il Consiglio Provinciale dichiara la decadenza di un suo membro se questi risulti assente, senza giustificato motivo, per almeno due riunioni consecutive o se abbia presentato le dimissioni e le stesse siano state accolte dal Consiglio Provinciale o se non sia più socio del sindacato.
La surroga dei membri decaduti si effettua in base allo scorrimento dei candidati della lista cui appartiene il membro decaduto, in rapporto alle preferenze ottenute. Nell’ipotesi che la lista sia esaurita, si procederà alla designazione su proposta del primo eletto della lista.
La proposta di cooptazione di altri componenti del Consiglio Provinciale fino ad un massimo Corrispondente al 10% dei suoi componenti, viene effettuata con idonea motivazione dalla Segreteria Provinciale o da un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei membri della Segreteria Provinciale stessa.
La scelta avviene con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto a voto.
Articolo 37
Elezione del Presidente del Consiglio Provinciale
Il Consiglio Provinciale può nominare a dirigere le proprie riunioni un Presidente per l’intera durata triennale o per ogni singola seduta.
TITOLO VII
Elezione e funzionamento degli organi regionali
Articolo 38
Elezioni
Gli organi statutari a livello regionale, secondo quanto previsto dagli artt. 21, 22, 23, 24, 25 dello statuto, dovranno essere rinnovati al termine del triennio previsto dall’art. 10 ultimo comma dello Statuto.
Le operazioni del rinnovo degli organi regionali dovranno essere effettuate entro novanta giorni dall’elezione dei delegati al Congresso Nazionale.
Articolo 39
Composizione del Consiglio Regionale
Il Consiglio Regionale è composto dai Segretari Provinciali in carica, dai coordinatori regionali, di settore, dai membri eletti da ciascuno dei consigli provinciali in misura di 1 ogni 1000 iscritti o frazione non inferiore a 500.
I Segretari Provinciali sono quelli in carica e, quando si verifica la sostituzione di uno di essi, il nuovo eletto partecipa al Consiglio Regionale.
Il numero dei membri eletti si verifica in rapporto al numero degli iscritti al momento de rinnovo del Consiglio Provinciale a chiusura del tesseramento annuale. Le modifiche del numero degli iscritti avvenute durante il triennio determinano modifiche del numero dei membri eletti, ma non modificano gli organi regionali già eletti.
Partecipano a titolo consultivo al Consiglio Regionale i Consiglieri Nazionali iscritti nella Regione, oltre ai rappresentanti dello Snals eletti negli I.R.R.S.A.E..
Articolo 40
Elezione del Segretario e della Segreteria Regionale
Viene eletto Segretario Regionale colui che ottiene la maggioranza dei voti validi dei componenti del Consiglio.
La Segreteria Regionale è costituita da tanti componenti quanti sono le Segreterie Provinciali della regione e comunque in numero non inferiore a 3.
Le elezioni si svolgono in modo che il segretario ed i membri eletti di una provincia nominano il proprio membro nella Segreteria Regionale, per consentire che le designazioni non siano effettuate da altre province.
Articolo 41
Sede
La sede della Segreteria Regionale è di norma nel capoluogo della Regione, ma il Consiglio Regionale può designare, con la maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi eletti, anche una sede diversa per tutta la durata del triennio.
Articolo 42
Vice Segretario e Amministratore
Nella sua prima riunione, la Segreteria Regionale elegge, in base alle indicazioni del Consiglio Regionale, uno o più vice segretari ed il segretario amministrativo.
TITOLO VIII
Collegi dei probiviri
Articolo 43
Collegio Provinciale dei Probiviri
L’assemblea generale dei soci elegge, contestualmente alla elezione del Consiglio Provinciale, i cinque membri effettivi e i tre supplenti dei collegio provinciale dei probiviri.
I componenti del collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche sindacali provinciali.
Articolo 44
Funzionamento del Collegio Provinciale dei Probiviri
Il Collegio Provinciale dei Probiviri elegge, nella prima riunione, il. presidente il quale convoca, d’intesa con la Segreteria Provinciale; le riunioni, predisponendo l’ordine del giorno che deve essere trasmesso agli interessati almeno otto giorni prima della data fissata.
Articolo 45
Collegio Nazionale dei Probiviri
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da nove membri effettivi e da tre supplenti. La sua elezione avviene in Congresso, con il metodo proporzionale con i criteri previsti per l’elezione degli organi centrali.
Articolo 46
Funzionamento del Collegio Nazionale dei Probiviri
Il Collegio Nazionale dei Probiviri elegge, nella prima riunione, il Presidente con votazione segreta, esprimendo una sola preferenza.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle sedute, il Presidente pone all’ordine del giorno gli argomenti in discussione. Quindi provvede lui stesso a tenere la relazione sulla controversia o delega a questo compito un membro effettivo.
Sono convocati alla riunione sia. i membri effettivi che quelli supplenti. Questi ultimi votano solo in sostituzione di eventuali assenti.
Il deferito, o chi ha inoltrato appello avverso la decisione del collegio provinciale dei probiviri, ha diritto di prendere visione delle prove a carico, di presentare le proprie controdeduzioni e di essere ascoltato, se lo chiede, durante la seduta in cui si discute del suo caso.
Dopo che si è completata l’istruttoria, anche con l’audizione del deferito, il. Collegio Nazionale dei Probiviri procede alla decisione. Di fatto esso dichiara irricevibile o inammissibile il ricorso, se presentato fuori termine in quanto prodotto dopo 60 gg. dalla comunicazione del provvedimento, o proclama l’assoluzione se non esistono prove sufficienti o irroga uno dei provvedimenti previsti dall’art. 40 dello Statuto.
Salvo quanto previsto ai successivi articoli, il Collegio Nazionale dei Probiviri decide entro 90 gg. o in prima istanza o in sede di appello, altrimenti il provvedimento instaurato viene archiviato per decorrenza dei termini.
La decisione va comunicata entro 10 gg. all’interessato.
Articolo 47
Istruttoria dei casi previsti dall’articolo 40, 3° e 4° comma
L’istruttoria nei casi in oggetto è effettuata dalla Segreteria Generale con l’obbligo di sentire le parti e di acquisire una relazione scritta da parte dell’organo a cui appartiene il denunciato.
Nei casi di cui al 3° comma art. 40, se l’istruttoria si conclude con la proposta di archiviazione, l’archiviazione definitiva avverrà su delibera del Collegio Nazionale dei Probiviri nella prima riunione successiva alla seduta dì discussione o comunque entro 12 mesi.
Nei casi di cui al 4° comma art. 40 l’istruttoria viene svolta con le medesime modalità dalla Segreteria Generale e gli atti vengono inviati entro 15 gg. dalla loro ultimazione al Comitato Centrale per il previsto parere vincolante.
TITOLO IX
Regolamento dei Collegi Sindacali
Articolo 48
Collegio Provinciale dei Sindaci
L’assemblea generale dei soci elegge, contestualmente alla elezione del Consiglio Provinciale, i tre membri effettivi e i due membri supplenti del Collegio Provinciale dei Sindaci.
I membri del Collegio dei Sindaci non possono ricoprire altre cariche provinciali.
Articolo 49
Funzionamento del Collegio Provinciale dei Sindaci
Il Collegio Provinciale dei Sindaci elegge, nella prima riunione, il Presidente, che convoca, d’intesa con la Segreteria Provinciale, il Collegio e predispone l’ordine del giorno, che deve essere comunicato agli interessati almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.
Alla riunione partecipano anche i supplenti, che assumono la funzione di membri effettivi in sostituzione di questi ultimi, se assenti.
Le deliberazioni si considerano valide se votate, a scrutinio segreto o palese, in rapporto alle decisioni di modalità di votazione stabilite dallo stesso Collegio, con la maggioranza dei membri effettivi.
Le deliberazioni vengono tempestivamente comunicate al Segretario Provinciale.
Articolo 50
Collegio Regionale dei Sindaci
Il Consiglio Regionale nomina il Collegio Regionale dei Sindaci, tra i componenti dei collegi dei sindaci delle province della Regione. Tale collegio. si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, appartenenti, ove è possibile, a varie province della Regione.
Articolo 51
Funzionamento del Collegio Regionale dei Sindaci
Il Collegio Regionale dei Sindaci elegge, nella prima riunione, il Presidente, che convoca il Collegio, d’intesa con la Segreteria Regionale e col Segretario Amministrativo, e predispone l’ordine del giorno, che deve essere comunicato agli interessati almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.
Alla riunione partecipano anche i supplenti, che assumono la funzione di membri effettivi in sostituzione di questi ultimi, se assenti.
Le deliberazioni si considerano valide se votate a scrutinio segreto o palese in rapporto alla decisione dei criteri di votazione presa dallo stesso Collegio, con la maggioranza dei membri effettivi.
Le deliberazioni vengono tempestivamente comunicate al Segretario Regionale.
Articolo 52
Collegio Nazionale dei Sindaci
Il Congresso elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci, che è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti.
Per i candidati di una stessa lista non possono essere espresse più dì quattro preferenze. I primi cinque eletti sono membri di diritto; gli altri due, nell’ordine sono membri supplenti.
Articolo 53
Funzionamento del Collegio Nazionale dei Sindaci
Il Collegio Nazionale dei Sindaci elegge, nella prima riunione, il Presidente, esprimendo nella votazione una sola preferenza.
Il Presidente convoca le riunioni, d’intesa con la Segreteria Generale e col Segretario Amministrativo, avendo cura di predisporre l’ordine del giorno, che deve essere comunicato agli interessati almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.
Alla riunione partecipano anche i membri supplenti che assumono la funzione di membri effettivi, in sostituzione di questi ultimi, se assentì.
Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei votanti. Esse vengono tempestivamente comunicate al Segretario Generale e al Segretario Amministrativo.
TITOLO X
Accertamento di irregolarità e commissariamento
Articolo 54
Scioglimento organi statutari provinciali e nomina commissario
La Segreteria Generale, in presenza di gravi disfunzioni o gravi irregolarità, accertate anche con la collaborazione di membri del Comitato Centrali o del Collegio Nazionale dei Sindaci, propone al Comitato Centrale lo scioglimento degli organi statutari provinciali e la nomina dì un commissario.
Il Comitato Centrale, in base alla relazione inviata almeno 20 gg. prima della riunione, ed illustrata nella seduta dal Segretario Generale, o da un suo delegato, sentito anche il responsabile della struttura da commissariare, che peraltro ha facoltà anche di inviare preventivamente un promemoria scritto, delibera l’eventuale commissariamento.
Il Commissario, che deve essere membro del Consiglio Nazionale, è nominato nella stessa seduta del Comitato Centrale. Entro 20 gg. dalla notifica della delibera può essere presentato ricorso contro il provvedimento.
Il ricorso deve essere deciso nella prima seduta utile dell’organo competente e comunque entro 60 gg., pena la decadenza del provvedimento impugnato.
TITOLO XI
Regolamento delle riunioni del Comitato Centrale
Articolo 55
Convocazione
Il Comitato Centrale si riunisce, in via ordinaria; almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, su richiesta della Segreteria Generale nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Articolo 56
Riunioni
Per quanto riguarda la convocazione, la determinazione degli ordini del giorno, le modalità di rinnovo, lo svolgimento dei lavori, le votazioni, la pubblicità degli atti e i rimborsi spese, si fa riferimento al regolamento per le riunioni del Consiglio Nazionale.
Articolo 57
Decadenza ‑ surroghe ‑ cooptazioni
Il Comitato Centrale dichiara la decadenza di un suo membro se questi risulti assente, senza giustificato motivo, per almeno due riunioni consecutive o se abbia presentato le dimissioni e le stesse siano state accolte dal Comitato Centrale o se non sia più socio del Sindacato.
Si procede alla surroga dei membri decaduti in base allo scorrimento dei candidati della lista cui appartiene il membro decaduto, in rapporto alle preferenze ottenute.
Nell’ipotesi che la lista sia esaurita, procederà su designazione proposta dal primo eletto della lista.
La proposta di cooptazione di altri componenti del Comitato Centrale, fino ad un massimo, corrispondente al 10% dei suoi componenti (con arrotondamento per difetto) viene effettuata con idonea motivazione dalla Segreteria Generale o da un numero di componenti pari alla metà più uno dei membri della Segreteria Generale stessa.
Le votazioni si effettuano con il metodo proporzionale. Le preferenze non possono essere espresse in numero superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.
TITOLO XII
Regolamento delle consulte di settore
Articolo 58
Composizione delle Consulte Provinciali
La Consulta Provinciale si compone da tre a nove membri e la composizione della stessa è stabilita in rapporto alla consistenza numerica del settore.
Tale consistenza viene fissata in corrispondenza ai seguenti criteri:
3 componenti fino a 100 iscritti;
5 componenti fino a 500 iscritti;
7 componenti fino a 1.000 iscritti;
9 componente oltre i 1.000 iscritti.
Il coordinatore di settore è eletto dai membri della Consulta.
Il coordinatore provinciale fa parte di diritto del Consiglio Provinciale e della Consulta Regionale.
Articolo 59
Elezione delle Consulte Provinciali
Le elezioni delle Consulte Provinciali di settore avvengono contestualmente a quelle degli organi provinciali unitarie sono precedute da almeno un’assemblea provinciale degli iscritti del settore, convocata dal coordinatore provinciale uscente.
Articolo 60
Convocazione delle Consulte Provinciali
In prima convocazione il Segretario Provinciale, entro 30 gg. dalla conclusione del Congresso Nazionale, convoca, con un ordine del giorno specifico e con preavviso dì almeno otto giorni, le consulte di settore per l’elezione dei coordinatori provinciali.
Le successive riunioni sono convocate dal coordinatore, d’intesa con la Segreteria Provinciale.
Articolo 61
Composizione delle Consulte Regionali
I Coordinatori Provinciali di settore costituiscono la Consulta Regionale di settore. Il coordinatore regionali viene eletto a maggioranza semplice e a scrutinio segreto.
Il coordinatore fa parte di diritto del Consiglio Regionale.
Alla consulta Regionale partecipano di diritto, a titolo consultivo, i componenti delle Consulte Nazionali iscritti nella Regione.
Articolo 62
Convocazione delle Consulte Regionali
Il Segretario Regionale, in prima convocazione, entro. 60 gg. dalla conclusione del Congresso Nazionale convoca i coordinatori provinciali di settore per l’elezione del Coordinatore Regionale, con un ordine del giorno specifico comunicato almeno otto giorni prima della data della riunione.
Le successive riunioni sono convocate dal coordinatore, d’intesa con la Segreteria Regionale.
Articolo 63
Composizione delle Consulte Nazionali
Le Consulte Nazionali di settore sono costituite da ventuno componenti e sono elette direttamente dai delegati al Congresso.
Le Consulte, prima della elezione del Segretario Generale e del Comitato Centrale, provvedono a nominare il Coordinatore Nazionale, a maggioranza semplice, e a costituire gli uffici nazionali di coordinamento del settore, costituiti da quattro componenti oltre il coordinatore.
Articolo 64
Convocazione delle Consulte Nazionali
Il Segretario Generale convoca, per la prima riunione dopo il Congresso, le Consulte di settore per l’elezione dei coordinatori. nazionali con ordine del giorno specifico e con preavviso di almeno 10 gg.
Le successive riunioni sono convocate dal Coordinatore. su decisione dell’ufficio di coordinamento e d’intesa con la Segreteria Generale.
TITOLO XIII
Comitati intersettoriali
Articolo 65
Elezione dei componenti dei Comitati Intersettoriali Provinciali
Comitati Intersettoriali, composti da 9 membri, sono eletti in seduta congiunta dalle Consulte di Settore in occasione della loro prima riunione prevista dall’art. 61.
Articolo 66
Elezione del Coordinatore, convocazione e funzionamento dei Comitati Intersettoriali
Si applica quanto previsto dal regolamento delle Consulte di Settore.
Consiglio Nazionale: Regolamento riunioni
Articolo 1
Convocazione
a) Il Consiglio Nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l’anno e, in via straordinaria, su richiesta della Segreteria Generale nonché ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
b) L’O.d.G. dei lavori è determinato, per le riunioni ordinarie, dalla Segreteria Generale e, per le riunioni straordinarie, dalla Segreteria Generale o dal gruppo di Consiglieri che ne hanno fatto richiesta.
L’O.d.G. deve essere corredato di una relazione illustrativa dei temi proposti, quale elemento di discussione in seno al Consiglio e base di studio da parte dei Consiglieri.
Qualora un Consigliere voglia aggiungere un argomento all’O.d.G. deve far pervenire la richiesta alla Segreteria Generale almeno tre giorni prima dell’inizio dei lavori, corredandola della relazione illustrativa. In tal caso l’argomento è posto all’O.d.G. e la relazione illustrativa è distribuita ai Consiglieri prima dell’inizio dei lavori del C.N.. I temi proposti dalle Consulte di settore sono obbligatoriamente inseriti tra quelli deliberati dalla Segreteria Generale.
c) La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente del Sindacato o, in caso di suo impedimento, dal Segretario Generale.
L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai membri del Consiglio Nazionale e ai rappresentanti dello SNALS in seno al Consiglio Nazionale P.I., qualora non ne facciano parte in qualità di membri effettivi, contestualmente all’O.d.G. e alla relazione illustrativa dei temi proposti, almeno 10 giorni prima rispetto alla data della riunione.
Il Consiglio Nazionale può essere convocato per motivi di urgenza su richiesta della Segreteria Generale con un preavviso di tre giorni: in tale evenienza la comunicazione ai Consiglieri è telegrafica e la relazione illustrativa dei temi proposti viene consegnata all’inizio dei lavori; si possono in tal caso presentare temi aggiuntivi all’O.d.G. anche in apertura dei lavori, purché accompagnati dalla relazione illustrativa.
Articolo 2
Riunione
a) Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente del Sindacato il quale può avvalersi, nel corso dei lavori, della collaborazione di due Consiglieri eletti per acclamazione, di volta in volta, su proposta del Presidente. In assenza del Presidente, il C.N. nominerà, su proposta del Segretario Generale, l’Ufficio di Presidenza, composto di tre membri. Il Presidente del C.N. assicura la regolarità della discussione e delle votazioni, concede la parola, indice le votazioni, ne proclama i risultati, sospende e chiude la seduta: egli è garante dell’ordine dei lavori e, pertanto, ha facoltà di reprimere eventuali abusi da parte dei presenti adottando tutte le misure ritenute necessarie al buon andamento della riunione.
b) Nella sua prima riunione il Consiglio elegge per acclamazione il Segretario, col compito di redigere il verbale che resta atto pubblico per quanto attiene alla attestazione dei fatti, alle operazioni compiute e alle deliberazioni adottate.
In assenza del Segretario il C.N. provvederà di volta in volta alla sua sostituzione all’inizio dei lavori e limitatamente alla seduta.
Il verbale deve indicare la data e il luogo della riunione, nonché il nome dei presenti, deve inoltre riassumere i punti più rilevanti della discussione e la sintesi degli interventi. Se richiesto dagli interessati, vanno inserite nel verbale anche le dichiarazioni, comprese quelle di voto, dei singoli Consiglieri Nazionali.
c) Per la validità della riunione del C.N. è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Il numero legale è verificato dal Presidente all’inizio della seduta e, su richiesta di qualsiasi Consigliere, alla ripresa dei lavori dopo eventuali interruzioni o prima delle votazioni.
Articolo 3
Svolgimento dei lavori
Dopo la relazione introduttiva del Segretario Generale e le eventuali ratifiche di delibere assunte dal C.C. per motivi di urgenza:
a) il Presidente dà la parola per ogni argomento all’O.d.G. al relatore designato dalla Segreteria Generale o dal gruppo di Consiglieri che lo ha proposto. I temi relativi a proposte avanzate dalle Consulte di settore sono illustrati dal Coordinatore Nazionale o da un suo delegato.
b) Dopo l’illustrazione dei temi, il Consiglio Nazionale può articolarsi in commissioni di studio presiedute dai relatori. Ogni commissione elabora, al termine della discussione, un documento contenente la proposta di soluzione relativa all’argomento preso in esame.
c) Le commissioni si riuniscono in sede referente; di conseguenza debbono essere riferite al Consiglio le ipotesi di soluzione alternative emerse dalla discussione.
d) Il Presidente apre la discussione sull’O.d.G. o, se il Consiglio viene articolato in Commissioni, sui documenti presentati dalle commissioni medesime, per le eventuali proposte di integrazioni o modifiche. Ogni intervento deve essere contenuto nello spazio di 10 minuti; i membri della commissione annotano le proposte dei Consiglieri. Dopo il dibattito la commissione relaziona sui motivi che giustificano l’accettazione o meno delle proposte di modifica o di integrazione. Il documento conclusivo,della commissione e quelli contenenti eventuali emendamenti sono presentati alla presidenza per le conseguenti delibere. In qualsiasi momento il Presidente può concedere la parola al Segretario Generale o ad un membro delegato dal Segretario per comunicazioni o chiarimenti.
e) Le delibere possono essere assunte al termine della discussione generale o del singolo argomento. In quest’ultimo caso i Consiglieri hanno facoltà di presentare mozioni volte alla modifica dell’ordine degli argomenti da trattare: per ogni mozione, il Presidente, dopo aver sentito il proponente e due Consiglieri, di cui uno intenda parlare a favore e uno contro, è obbligato a mettere ai voti la mozione presentata.
f) Il Presidente concede la parola ad un Consigliere per fatto personale solo se egli risulti esplicitamente citato in un intervento ufficiale da altro Consigliere.
Articolo 4
Votazioni
a) Il Presidente, dopo aver dichiarato aperta la fase deliberante e aver posto a votazione nell’ordine 1) gli emendamenti soppressivi, 2) gli emendamenti sostitutivi o modificativi, 3) gli emendamenti aggiuntivi, prima di mettere in votazione l’intero documento dà la parola ai Consiglieri che vogliano fare dichiarazione di voto.
b) Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano; possono avvenire per appello nominale per decisione del C.N.. L’espressione del voto deve essere segreta quando la deliberazione concerne persone o si tratta di elezione a cariche, per il voto a scrutinio segreto si procede a mezzo di schede.
Le norme riguardanti le elezioni sono contenute nel Regolamento Elettorale.
c) Le delibere, salvo i casi in cui lo Statuto preveda espressamente maggioranze qualificate, sono adottate a maggioranza semplice.
Le maggioranze si calcolano in relazione al numero dei presenti ad inizio di seduta o al momento della verifica del numero legale; non sì considerano nel calcolo le astensioni, e, nelle votazioni segrete, le schede bianche o nulle.
Nelle votazioni per alzata di mano, o per appello nominale, il cui computo spetta al Presidente o al Consigliere da lui delegato, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Articolo 5
Pubblicità degli atti
a) Le delibere del C.N. sono pubblicate sul giornale “Scuola-Snals” a cura del Comitato di Redazione, insieme alle relazioni, agli O.d.G. di politica sindacale presentati anche se non approvati per permettere la libera circolazione delle idee.
Articolo 6
Decadenza ‑ Surroga ‑ Cooptazione
a) Il Consiglio dichiara la decadenza di un suo membro se questi perde la qualifica di socio (per provvedimento disciplinare passato in giudicato o per mancato rinnovo dell’adesione al Sindacato) o se risulta assente, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive, o se ha presentato dimissioni e queste siano state accettate dal Consiglio stesso.
b) La surroga dei Consiglieri decaduti è proposta dalla Segreteria Generale in base al diritto derivante dalla lista in cui era incluso il Consigliere decaduto. Nella impossibilità della surroga di diritto, per esaurimento della lista, la surroga stessa avviene su designazione del maggior votato della lista medesima.
c) La proposta di cooptazione, nel numero previsto dallo Statuto, di membri aggiuntivi viene avanzata dalla Segreteria Generale con adeguata motivazione. La richiesta di cooptazione può essere avanzata oltre che dalla Segreteria Generale, anche da un numero di Consiglieri pari alla metà più uno del numero dei membri della Segreteria Generale. La scelta avviene con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
d) Il Consiglio Nazionale può dichiarare decaduti gli organismi da esso espressi mediante il voto di sfiducia proposto da almeno un terzo dei Consiglieri aventi diritto al voto. La votazione avviene con il sistema segreto.
Articolo 7
Rimborsi spese
a) Il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno è effettuato dal Segretario Amministrativo in base all’elenco delle presenze trasmessogli dalla Presidenza.
b) Il rimborso avviene dopo la chiusura. dei lavori del Consiglio.
Le spese di soggiorno non spettano se la Segreteria Generale si assume il compito dì organizzare logisticamente la riunione in sede diversa da Roma.
c) Il rimborso spese per soggiorno è diviso in due rimborsi giornalieri di pari entità (1/2 del rimborso complessivo), ciascuno dei quali è computato in base alle presenze comunicate dalla Presidenza. Per riunioni che si protraggano oltre le ore 21 e fino alle ore 24 sarà rimborsato ai Consiglieri ½ diaria aggiuntiva.
d) Il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è deliberato dal Consiglio Nazionale. Le variazioni sono applicate a partire dalla riunione successiva a quella in cui sono state deliberate.
Articolo 8
Consiglieri Nazionali della P.I. e del C.U.N.
a) I Consiglieri Nazionali della P.I. e del C.U.N., che non siano stati eletti membri del C.N., partecipano alle riunioni con il solo diritto di parola.
b) I Consiglieri partecipano alle riunioni delle commissioni, relazionano, su richiesta del Consiglio, sui lavori del C.N.P.I. e del C.U.N.; hanno diritto ad usufruire dei rimborsi spese.
c) I Consiglieri del C.N.P.I. sono tenuti a rispettare le delibere del C.N. e ad ispirare la propria azione alle tesi dello SNALS e ad operare perché in seno al C.N.P.I. siano rappresentate le istanze del sindacato e sia ricercata, in quella sede, l’adesione alle tesi dello SNALS da parte di altri gruppi.
d) Il mancato adeguamento del Consigliere del C.N.P.I. alle delibere assunte dal C.N. comporta l’instaurazione di procedimenti per l’eventuale determinazione di provvedimenti disciplinari.
Articolo 9
Partecipazione dei Consiglieri alle assemblee
a) Ciascun Consigliere può partecipare, a proprie spese, a qualsiasi assemblea, congresso o convegno dell’organizzazione.
b) Il Consigliere, che si avvale della sua qualifica per partecipare a dette riunioni, ha diritto solo alla parola.