Con una recentissima sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che i docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali. Inoltre, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Alla luce dei principi sopra esposti, con il patrocinio dello Studio Legale convenzionato (Avv. Antonio Rosario De Crescenzo), il sindacato ha avviato una campagna di ricorsi in favore dei docenti precari o di ruolo che abbiano stipulato…