SECONDO CONCORSO PNRR: NUOVI CRITERI DI AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE

Si è svolta in data odierna al MIM l’informativa sul DM di modifica dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

In particolare,

•      in applicazione di quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, l’articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, si prevede che alla prova orale sia ammesso, sulla base dell’esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all’esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi;

•      l’Allegato A di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 205, è integrato con i programmi specifici relativi alle classi di concorso AK24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (ebraico) e AM24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (neogreco);

•      il termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso passa da trenta giorni a decorrere dalla data iniziale indicata nel bando a venti giorni.

La nostra delegazione, nel ribadire la necessità di procedere con le assunzioni degli idonei del concorso del 2020 e con lo scorrimento delle graduatorie degli aspiranti che hanno superato le prove del primo concorso PNRR senza rientrare nel contingente assunzionale, ha chiesto di risolvere, prima di procedere con il bando del secondo concorso PNRR, le seguenti criticità:

–      il primo concorso PNRR è tuttora in fase di svolgimento in diverse Regioni e per diverse classi di concorso e posti e, quindi, deve essere concluso prima della nuova procedura concorsuale;

–      in merito al nuovo criterio per l’individuazione dei candidati da ammettere all’orale (numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto) lo Snals-Confsal ha eccepito come il criterio numerico determini una discriminazione in base alla Regione ed al numero dei partecipanti;

–      l’abbreviazione del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso, che passa da trenta giorni a venti giorni, non risolve l’accelerazione delle procedure concorsuali e non aiuta i candidati né per la procedura informatica per l’iscrizione al concorso né per la scelta della Regione in cui svolgerlo. Per snellire la durata del concorso occorrerebbe, invece, fare interventi strutturali sulla procedura di individuazione delle commissioni, sugli esoneri dei loro membri e sulle loro retribuzioni anche al fine di evitare il problema delle loro continue ricostituzioni;

–      ai fini della trasparenza occorre pubblicare i punteggi e le posizioni in graduatoria dei candidati che hanno superato le prove affinché possano avere un quadro chiaro per lo scorrimento a seguito di rinunce dei vincitori.

Bandire adesso un nuovo concorso quando ancora è in corso il precedente non fa altro che peggiorare la situazione del precariato, costretto a ripetere un secondo concorso non avendo ancora concluso il primo ovvero non conoscendone la posizione in graduatoria.

La nostra delegazione ha rappresentato lo scoraggiamento degli aspiranti che si vedranno costretti a ripetere un nuovo concorso con le incertezze sopra descritte, soprattutto per coloro che hanno superato le prove senza avere un riconoscimento concreto per l’impegno profuso.

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