FERIE NON GODUTE RICORSO PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA

Con una recentissima sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che i docenti assunti fino al 30 giugno non possono essere collocati in ferie d’ufficio, ossia in assenza di una loro esplicita richiesta, durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.

Inoltre, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, se non dopo essere stato invitato dal DS per iscritto a goderne, con espresso avviso – sempre per iscritto – della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.

Alla luce dei principi sopra esposti, con il patrocinio dello Studio Legale convenzionato (Avv. Antonio Rosario De Crescenzo), il sindacato ha avviato una campagna di ricorsi in favore dei docenti precari o di ruolo che abbiano stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno, al fine di ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non espressamente richieste e dunque non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dai calendari scolastici regionali.

Posto che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie si prescrive in dieci anni, sarà possibile ricorrere al fine di chiedere il pagamento delle ferie non godute per tutti i contratti al 30 giugno stipulati dal 2014 al 2024.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL RICORSO:

Il ricorso è destinato ai docenti di ruolo o precari che abbiano stipulato negli ultimi dieci anni contratti a termine sino al 30 giugno.

Per poter aderire al ricorso è necessario che gli interessati provvedano preliminarmente a trasmettere al Ministero dell’Istruzione, a mezzo P.E.C. o mediante raccomandata A/R, l’atto di diffida predisposto dallo Studio Legale, al fine di rivendicare il diritto ed interrompere i termini di prescrizione.

Una copia cartacea della diffida, insieme alla ricevuta di consegna della P.E.C. o della raccomandata, andrà conservata e consegnata allo studio legale al momento della proposizione del ricorso.

MODALITÀ DI ADESIONE AL RICORSO:

L’adesione ai ricorsi, a condizioni agevolate per tutti gli iscritti, sarà possibile a decorrere dal giorno 3.7.2024.

N.B. Solo per redditi superiori ad € 38.514,03 (su base familiare ai fini IRPEF), sarà altresì dovuto il contributo unificato pari ad € 49,00.

Gli interessati che vorranno aderire all’iniziativa giudiziaria potranno recarsi, nei giorni e negli orari di apertura, presso le sedi sindacali dello SNALS dove sarà disponibile tutta la modulistica necessaria.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ADERIRE AL RICORSO

Per aderire al ricorso gli interessati dovranno essere muniti dei seguenti documenti:

1)       Copia carta di identità e codice fiscale;

2)       Copia della diffida inoltrata al Ministero dell’Istruzione;

3)       Certificati di servizio relativi ai rapporti lavorativi cui si riferiscono i periodi di ferie non godute;

4)       Copia dei contratti di lavoro a tempo determinato cui si riferiscono i periodi di ferie non godute;

5)       Copia dell’ultimo contratto di lavoro;

** Sarà inoltre necessario sottoscrivere la Procura all’avvocato De Crescenzo e la Dichiarazione di esenza dal versamento del contributo unificato, nel solo caso di reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore ad € 38.514,03 

N.B. Entrambi i documenti saranno disponibili presso le sedi sindacali

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