Ricorso al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dell’anno 2013 ai fini giuridici, economici e della carriera.

Premessa

Nel periodo che va dal 2007 al 2018 diversi eventi restrittivi hanno colpito il personale della scuola: il blocco del rinnovo dei contratti pubblici; il blocco della progressione di carriera per anzianità degli anni 2011-2012-2013; la cancellazione del gradone 0-2; il blocco delle posizioni economiche ATA (cd. stagione dei tagli del governo Berlusconi-Tremonti; legge 122/10 e legge 111/11).

Per giunta questi tagli sono stati confermati dai governi successivi.

Per quanto ci occupa, il cd. blocco ha riguardato inizialmente gli anni 2010, 2011, 2012: successivamente questi anni sono stati recuperati.

Invece, l’anno 2013 non è mai stato recuperato.

Cos’è il blocco 2013?

Il blocco 2013 ha avuto l’effetto di congelare la progressione di carriera per tutto l’anno 2013, con la conseguenza di rallentare gli scatti di anzianità di un anno.

Negli anni i sindacati hanno rivendicato il diritto dei docenti a recuperare questo anno, promuovendo mobilitazioni e inviando diffide.

Tuttavia, le trattative in tal senso non sono andate a buon fine, stante l’atteggiamento ostruzionistico avuto da parte del Ministero dell’Istruzione, avallato dalle sentenze che hanno rigettato tale richiesta nell’ottica di un contenimento della spesa pubblica. Ciò, almeno, fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015

Cosa ha deciso la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/15?

Con la sentenza n. 178/2015 la Corte Costituzionale ha affermato che il blocco dei contratti del pubblico impiego – operato sul periodo 2010/2015 dai Governi Berlusconi, Monti e Letta – è incostituzionale, pur non riconoscendone effetti retroattivi così da impedire il recupero delle somme pregresse.

Sul diritto al riconoscimento dell’anno 2013 ai fini giuridici, economici e della carriera, si è invece espressa recentissimamente la Corte di Appello di Firenze.

Cosa ha deciso la Corte di Appello di Firenze con la recente sentenza n. 66 del 30.1.2024?

La Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 66 del 30 gennaio 2024 ha sancito il diritto del personale docente ad avere riconosciuto l’anno 2013 nella progressione di carriera del personale docente.

Proprio alla luce della predetta sentenza, il sindacato SNALS ha deciso di affiancare i propri iscritti per vedere tutelato il loro diritto al riconoscimento della progressione di carriera relativa all’anno 2013, e per questa via ha avviato una campagna di adesioni ai ricorsi che si intendono proporre dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, con il patrocinio dello studio legale convenzionato.

Chi può partecipare al ricorso?

Al ricorso potrà partecipare il personale di ruolo che ha chiesto ed ottenuto la ricostruzione della carriera senza la valutazione dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, sia durante il pre-ruolo che durante il ruolo.

Come fare per partecipare al ricorso?

Il personale interessato dovrà innanzitutto presentare al Ministero dell’Istruzione ed al proprio dirigente scolastico un atto stragiudiziale di costituzione in mora con la ulteriore finalità di interrompere i termini di prescrizione. Il predetto atto, che sarà messo a disposizione di tutti gli interessati all’azione giudiziaria, dovrà essere inoltrato sia al Ministero (a mezzo P.E.C. o mediante lettera raccomandata A.R.) che alla scuola di titolarità con le medesime modalità (oppure mediante consegna a mani previa protocollazione), avendo cura di conservare una copia sia dell’atto che delle ricevute della P.E.C. e/o della raccomandata e/o della registrazione al protocollo.

Documentazione necessaria per il ricorso

Dopo aver trasmesso la diffida sarà possibile avviare il ricorso, per il quale sarà necessaria la seguente documentazione:

1.     copia Carta di Identità e Codice Fiscale;

2.    copia contratto di lavoro a tempo indeterminato;

3.   copia domanda di ricostruzione di carriera;

4.   copia decreto di ricostruzione di carriera;

5.   copia ultimo cedolino paga;

6.   Procura speciale;

7.   Modulo dichiarazione di esenza dal versamento del C.U. (nel solo caso di reddito imponibile a fini IRPEF, su base familiare, inferiore ad € 38.514,03).

Termini per l’adesione e costi del ricorso

L’adesione al ricorso, a condizioni agevolate per tutti gli iscritti, sarà possibile a decorrere dal giorno 22.2.2024.

Gli interessati che vorranno aderire all’iniziativa giudiziaria potranno recarsi, nei giorni e negli orari di apertura, presso le sedi sindacali dello SNALS dove sarà disponibile tutta la modulistica necessaria, compreso la Procura all’avvocato De Crescenzo e la Dichiarazione di esenza dal versamento del contributo unificato, nel solo caso di reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore ad € 38.514,03 

Condividi