RICORSO PER IL RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DA ILLEGITTIMA REITERAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE

Le Pubbliche amministrazioni possono ricorrere all’utilizzo di contratti a tempo determinato per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionale.

Tuttavia, uno degli aspetti più controversi relativi alle assunzioni alle dipendenze della P.A. mediante la stipula di contratti a tempo determinato riguarda l’abuso del loro utilizzo.

La reiterazione dei contratti a termine, infatti, è consentita solo in presenza di “ragioni oggettive” idonee a soddisfare esigenze di carattere “provvisorio” dell’amministrazione datoriale.

In difetto, per giurisprudenza ormai costante (Cons. di Stato, sentenza n. 5206/2021 – Corte di Cassazione n. 6493/2022), al dipendente pubblico vittima di illegittima precarizzazione del rapporto di impiego per l’abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte della Pubblica Amministrazione, spetta il diritto al risarcimento del danno.

Tale diritto spetta anche al personale scolastico precario (docenti, personale educativo ed A.T.A) che abbia svolto – in scuole pubbliche – servizio per almeno 36 mesi su posti vacanti e disponibili.

Pertanto, tutto il predetto personale che abbia prestato servizio su posti vacanti e disponibili per un minimo di 3 anni mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato, può avviare ricorso dinanzi al Giudice del Lavoro competente al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento del danno.

L’azione giudiziaria è di natura individuale e non collettiva, ed è finalizzata alla quantificazione del danno subito dal personale precario individuato in maniera reiterata a svolgere il ruolo di “supplente” su posti vacanti e disponibili.

L’utilizzo abusivo dei contratti di supplenza deve superare la soglia minima di 36 mesi (tre anni) su posto vacante e disponibile, al fine di dimostrare che l’utilizzo di detto strumento contrattuale non è stato determinato da fattori “temporanei ed occasionali”, come sarebbe invece avvenuto in caso vi fosse stata l’esigenza di sostituire personale temporaneamente assente.

La quantificazione del danno risarcibile è commisurata al numero di contratti a tempo determinato stipulati per le supplenze (al 30 giugno o al 31 agosto) ed è altresì parametrata allo stipendio percepito nel periodo di riferimento, potendo così variare da un minimo di 2,5 mensilità ad un massimo di 12 mensilità.

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Alla luce di quanto innanzi, con il patrocinio dello Studio Legale convenzionato (Avv. Antonio Rosario De Crescenzo), il sindacato ha avviato una campagna di ricorsi finalizzati al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per l’abuso di contratti a termine, rivolto a tutto il personale della scuola (docente, educativo ed A.T.A.).

L’adesione ai ricorsi, a condizioni agevolate per tutti gli iscritti, sarà possibile a decorrere dal giorno 17.1.2024.

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